L’Ambasciata d’Italia a Ouagadougou informa che il referendum costituzionale in tema di separazione delle carriere nella Magistratura (c.d. “Riforma della giustizia”) si svolgerà nei giorni 22 e 23 marzo 2026.
Gli elettori residenti (iscritti AIRE) nella circoscrizione consolare (Burkina Faso, Costa d’Avorio, Liberia, Niger e Sierra Leone) non potranno votare per corrispondenza – a causa delle condizioni logistiche locali – ma esclusivamente in Italia, ai sensi dell’art 20, comma 1-bis della L. 27 dicembre 2001, n. 459; a tal fine, non sarà necessario inviare a questa Ambasciata alcuna informativa di opzione di voto in Italia, in quanto essi saranno automaticamente re-inseriti nelle liste elettorali del proprio Comune AIRE. Ad essi spetta un rimborso pari al 75% del costo del biglietto di viaggio, esclusivamente per la classe “turistica”, come stabilito dal combinato disposto dagli artt. 20, comma 2 della L. 459/2001 e 22 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Al fine di poter beneficiare del rimborso, l’elettore dovrà presentare a questa Cancelleria consolare apposita istanza, corredata dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale in Italia. La normativa vigente non prevede una scadenza per la richiesta di rimborso.
I cittadini italiani temporaneamente presenti, anche per ragioni di lavoro, studio o cure mediche, nei Paesi della circoscrizione consolare di competenza di questa Ambasciata, in cui, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, L. 459/2001, NON è ammesso il voto per corrispondenza, NON potranno fare richiesta di ammissione al voto. Essi potranno esercitare il proprio diritto di voto UNICAMENTE rientrando presso il proprio Comune di iscrizione elettorale e non potranno beneficiare di alcun rimborso per le spese di viaggio, in quanto tale beneficio è previsto solo per i connazionali iscritti all’AIRE che si recano in Italia per l’esercizio del voto.
Nei succitati Paesi, le uniche categorie che possono richiedere l’ammissione al voto per corrispondenza come elettori temporaneamente all’estero sono le seguenti:
a) il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (di cui all’art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001),
b) il personale dello Stato in servizio all’estero (di cui all’art. 1, comma 9, L. 470/1988),
c) i familiari conviventi delle due summenzionate categorie.
Per il personale qui sopra indicato, considerata la situazione locale, le opzioni – oltre che essere presentate direttamente al proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali – possono essere veicolate tramite l’Ufficio consolare, che si farà carico della trasmissione delle medesime ai Comuni, sempre ENTRO mercoledì 18 febbraio 2026.